LEGGE 7 agosto 2015, n. 124 

          Art. 14

Promozione della conciliazione dei tempi di vita e di lavoro nelle  Amministrazioni Pubbliche

 1. Le  amministrazioni  pubbliche,  nei  limiti  delle  risorse  di bilancio disponibili a legislazione vigente e senza nuovi o  maggiori oneri per la finanza pubblica, adottano misure organizzative volte  a fissare obiettivi annuali per l'attuazione del telelavoro  e  per  la sperimentazione, anche al fine di  tutelare  le  cure  parentali,  di nuove modalità spazio-temporali  di  svolgimento  della  prestazione lavorativa che permettano, entro tre anni, ad almeno il 10 per  cento dei dipendenti, ove lo richiedano, di avvalersi  di  tali  modalità, garantendo che  i  dipendenti  che  se  ne  avvalgono  non  subiscano penalizzazioni ai fini del riconoscimento di professionalità e della progressione di carriera. L'adozione delle misure organizzative e  il raggiungimento degli obiettivi di cui al presente comma costituiscono oggetto di valutazione nell'ambito dei percorsi di misurazione  della performance   organizzativa   e   individuale    all'interno    delle amministrazioni  pubbliche.  Le  amministrazioni  pubbliche  adeguano altresì i  propri  sistemi  di  monitoraggio  e  controllo  interno, individuando  specifici  indicatori  per  la  verifica   dell'impatto sull'efficacia e sull'efficienza dell'azione amministrativa,  nonché sulla  qualità  dei  servizi  erogati,  delle  misure  organizzative adottate in tema di conciliazione dei tempi di vita e di  lavoro  dei dipendenti, anche coinvolgendo i cittadini, sia individualmente,  sia nelle loro forme associative.

2. Le  amministrazioni  pubbliche,  nei  limiti  delle  risorse  di bilancio disponibili a legislazione vigente e senza nuovi o  maggiori oneri per la finanza pubblica, procedono, al  fine  di  conciliare  i tempi di vita e di lavoro dei dipendenti, a stipulare convenzioni con asili nido e scuole dell'infanzia e a organizzare,  anche  attraverso accordi con altre amministrazioni pubbliche, servizi di supporto alla genitorialità, aperti durante i periodi di chiusura scolastica.

 3. Con direttiva del Presidente del Consiglio dei ministri, sentita la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sono definiti indirizzi per l'attuazione  dei commi 1 e 2 del presente articolo e  linee  guida  contenenti  regole inerenti l'organizzazione del  lavoro  finalizzate  a  promuovere  la conciliazione dei tempi di vita e di lavoro dei dipendenti.




























 

Legge 17 dicembre 2012 n. 221

Decreto Legge , testo coordinato 18.10.2012 n° 179 , G.U. 18.12.2012

 

Legge 17 dicembre 2012 n. 221

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, recante ulteriori misure urgenti per la crescita del Paese

Art. 1, c. 2, del d.lgs. 30.3.2001, n. 165

Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche